In un contesto in cui gli agenti artificiali autonomi sfidano le tradizionali categorie del diritto penale, appare prematuro formulare soluzioni definitive. Tuttavia, si intravede la necessità di un ripensamento dell’attuale impianto normativo, in particolare dell’art. 8 del d.lgs. 231/2001, affinché la responsabilità degli enti possa cogliere le peculiarità del rischio tecnologico. Il diritto penale, ancora una volta, è chiamato a colmare il divario rispetto all’innovazione, conservando i suoi principi fondanti, ma aggiornando gli strumenti concettuali per garantire tutela, prevedibilità e giustizia anche nell’era dell’intelligenza artificiale.