Il dettaglio esecutivo che rappresenta la sezione verticale della facciata di un edificio residenziale presentato nella lezione precedente può essere direttamente cantierabile? Cosa manca ai sensi dell’art. 23, comma 8 del Codice dei contratti?

Nell'attività precedente si è aperto un dibattito circa la cantierabilità della facciata mostrata. Facendo riferimento a tale attività, per poter considerare cantierabile la facciata dell’edificio mostrata, è necessario prendere in considerazione alcuni aspetti fondamentali.

Ad esempio, a seconda del produttore, il modello del serramento o della serranda potrebbe far variare la soluzione di interfaccia del serramento nella parete esterna. Allo stesso modo, lo strato di tenuta in copertura potrebbe essere realizzato con un’opera in carpenteria metallica in lamiera grecata e profili standardizzati, oppure attraverso un sistema già disponibile sul mercato (completo di lastre, profili, pezzi speciali).
Infatti, per quanto completa, la documentazione del progetto esecutivo è raramente esaustiva rispetto all’operatività immediata della fase costruttiva (cantierabile), per due cause principali:
  1. La mancanza di alcuni contributi di tipo gestionale e organizzativo che solo l’impresa che si è aggiudicata l’appalto deve e può fare. Fra questi ad esempio riconosciamo: i piani operativi di cantiere, i piani degli approvvigionamenti, i calcoli e i progetti relativi alle opere provvisionali.
  2. La necessità di perfezionare la scelta di forniture e prodotti di cui in sede di gara non si possono menzionare provenienze determinate, o far riferimento a marchi o aziende: cosa che andrebbe infatti contro il principio di libera concorrenza su cui si basa la normativa.